Art. 11.
(Uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura).

      1. Nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II, i criteri specifici per l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente i prodotti fitosanitari, i concimi e ammendanti, le materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale, gli additivi per mangimi, i prodotti per la pulizia, nonché altre sostanze, sono adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative norme che per lo scopo sono stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE.

 

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